Repertorio musicale di pubblico dominio
Per repertorio di pubblico dominio si intende quell’insieme di brani od opere per le quali sono trascorsi i termini di tutela legale di oltre 70 anni, che decorrono dal decesso dell’autore oppure dell’ultimo coautore. (identica cosa vale per compositore della parte musicale o autore della parte letteraria).
Tale opera è utilizzabile liberamente purché si tratti dell’opera originale e non di versioni elaborate. Le elaborazioni di opere preesistenti da parte di autori iscritti alla Siae o a società consorelle (come la Gema in Germania, la Sacem in Francia, la Sgae in Spagna ecc.) possono infatti essere assunte in tutela dalla Società o dalle Società di autori estere come ad es. quelle sopraccitate, previa valutazione degli interventi apportati sulle opere originali.
Riguardo questo punto la Siae ha istituito un ufficio tecnico di esperti che valuta la percentuale di apporto creativo in un’opera di pubblico dominio presentata da un autore attuale.
Ad esempio: Zucchero Fornaciari = Va pensiero.
Nel caso di utilizzazioni nel corso di concerti di repertorio misto ( brani tutelati in unione a composizioni di pubblico dominio ) la programmazione , che deve essere sempre e comunque fedele all’esecuzione effettuata, deve essere comprensiva anche delle opere non più soggette a tutela, anche se in fase di ripartizione, il compenso riscosso verrà interamente attribuito soltanto alle opere oggetto di tutela.
Esempio: se durante un concerto di musica dal vivo l’esecutore esegue i seguenti brani – Per Elisa, la donna è mobile, insieme ad altri tutelati, i due brani uno di L.V. Beethoven e l’altro di G. Verdi non incideranno sulla ripartizione degli aventi diritto.
Risulta chiaro il fatto che per i concerti di brani od opere che sono tutte di pubblico dominio non si paga il diritto d’autore.
P.S.
da non confondere, però, il diritto d’autore con servizi, imposte e permessi in genere, come ad. es. l’ex imposta sullo spettacolo o l’imposta sugli intrattenimenti.
Antonio Ragaglia
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