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Il Diritto Di Seguito


Anche in Italia è stato introdotto il “diritto di seguito” con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006.

 

Il diritto di seguito è in vigore dal 9/4/2006 e si applica sulle vendite delle opere d’arte successive alla prima vendita effettuata  direttamente dall’artista e per quelle sole vendite in cui intervengono intermediari professionisti (Case d’Asta, Gallerie, Mercanti d’arte) e si quantifica mediante l’applicazione di una percentuale sul prezzo di vendita dell’opera d’arte, al netto dell’IVA (quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti).

 

Il diritto di seguito è riconosciuto a tutti gli autori ed è posto a carico dei venditori professionisti. L’ente preposto a percepire questo diritto in nome di tutti gli artisti anche se non associati è la Siae che inoltre riceve già da tempo il diritto di seguito per i propri aderenti da parte delle società d’autori consorelle nei cui paesi il diritto in questione era già in vigore.