PDF Stampa E-mail
Contrassegno SIAE e procedura rilascio
         

Chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo o di trattenimento, riproduca e metta in commercio, sia gratuitamente che a pagamento , esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d’autore, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti. Per le opere affidate all’amministrazione della SIAE permessi, le autorizzazioni e le licenze vengono rilasciate dalla Società per conto e nell’interesse dei titolari dei diritti. Per la riproduzione di opere musicali la licenza viene rilasciata dalla competente Sezione Musica — Mercato Fonovideografico.
La Legge sul diritto d’autore, n. 633/1941), stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (cd, cassette audio e video, cd-rom, dvd ecc.) contenente suoni voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d’autore (art. i. legge 633/41) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno.
Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e garanzia che così distingue il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza.
La SIAE nel corso degli anni ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, comunemente indicato come “bollino SIAE”. Il bollino viene attualmente rilasciato da tutte le Sede Regionali SIAE (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Trieste) e dalle Filiali di Bolzano, Catania, VE-Mestre e Verona).
Il contrassegno è irriproducibile e, una volta applicato, non può essere rimosso se non rendendolo inutilizzabile; è metallizzato, perciò non fotocopiabile né scannerizzabile, contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista, il logo siae è stampato con un particolare inchiostro termoreagente.
Per ottenere i contrassegni, previa concessione della licenza, occorrerà recarsi presso una delle Direzioni di Sede o Filiali su indicate; dovrà essere compilato il modello DPM2 in ogni sua parte; dovranno essere presentati un esemplare in originare della copertina del supporto che andrà ad essere duplicato e la Label copy riportante i titoli delle composizioni, i rispettivi autori e la durata delle composizioni stesse. Dovranno essere indicati l’artista o gi artisti esecutori.
Nel caso la richiesta di duplicazione sia effettuata in nome e per conto di una Società dovrà ancora essere presentata copia della Visura Camerale o dell’Atto Costitutivo della Società.
I contrassegni, così come dalla legge previsto (art. 4, comma i DPCM n. 338/01), dovranno essere rilasciati al richiedente entro 10 giorni darla data della presentazione della domanda.