C.E.S.E. Documento Int - 418 PDF Stampa E-mail

 
Comitato economico e sociale europeo


ΙNT/418
Diritti di proprietà intellettuale


Bruxelles,  2009

 

 

DOCUMENTO DI LAVORO
della sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo
sul tema
I diritti di proprietà intellettuale
(parere d'iniziativa)
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Relatore: GKOFAS
Correlatore: RETUREAU
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Ai consiglieri
membri del gruppo di studio Diritti di proprietà intellettuale
della sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo

 


Documento trasmesso per traduzione il 17 novembre 2009.

 


Amministratrice: Roxana MALITI
 

Gruppo di studio: Presidente: OPRAN (I gr.-RO) (art. 62 - VARFALVI)
Diritti di proprietà intellettuale  
 Relatore: GKOFAS (III gr.-EL) (art. 62 - KONSTANTINIDIS)

 Correlatore: RETUREAU (II gr.-FR) (art. 62 - LIAROKAPIS)
  
 Membri: CEDRONE (II gr.-IT) (art. 62 - CHIRIACO)
  DANEV (I gr.-BG) (art. 62 - BEHAR)
   KITTENIS (II gr.-CY) (art. 62 - PAVLIKKAS)
   MULEWICZ (I gr.-PL)
   PEGADO LIZ (III gr.-PT)
   PICHENOT (III gr.-FR) (art. 62 - HOFFELT)

 Esperto:

 Kos Grigori KOUTRAKIS (per il relatore) (EL)

 
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 gennaio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:
I diritti di proprietà intellettuale
(parere d'iniziativa).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data …, sulla base del progetto predisposto dal relatore GKOFAS e dal correlatore RETUREAU.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data ..., nel corso della ...a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... astensioni.
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1. Introduzione
1.1 Il regime vigente di protezione del diritto d'autore e, in generale, dei diritti connessi degli interpreti/esecutori, disciplinato dalla direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aveva come scopo principale quello di agevolare la libera circolazione delle merci e delle idee nell'ambito dell'Unione europea e in nome di una sana concorrenza. Tuttavia, come sottolineato da numerosi esperti giuridici, l'"iperprotezione" dei diritti intellettuali ha prodotto, invece dei risultati sperati, il fenomeno incontrollato della pirateria.

1.2 Naturalmente la direttiva non è mossa, nella sostanza, dall'intento di "iperproteggere" i diritti intellettuali dei beneficiari, ma è piuttosto motivata dalla scarsa protezione generalizzata dei consumatori utilizzatori, alla mercé, per così dire, delle società di gestione collettive che operano senza un vero e proprio controllo, senza però voler ignorare i diritti dei beneficiari.

1.3 L'obiettivo del presente parere è quello di modificare determinati articoli della direttiva 2006/116/CE, in particolare le disposizioni che creano ambiguità quanto alla corresponsione dell'equa remunerazione, la definizione dell'ammontare di tale remunerazione, le modalità di funzionamento delle società di riscossione, nonché il concetto di ritrasmissione e di esecuzione pubblica.

1.4 L'obiettivo principale del parere, tramite la modifica degli articoli in questione, è però quello di orientarsi verso l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione delle opere e dei servizi e alla libera concorrenza, proteggendo al tempo stesso gli autori e gli interpreti delle opere messe in circolazione nell'UE.

2. Conclusioni e raccomandazioni

2.1 La proprietà intellettuale è di certo un tema a cui la società civile deve dedicare tutta la sua attenzione. Cinque sono i punti principali che il presente parere dovrà affrontare: in primo luogo, la conoscenza e la definizione del concetto di proprietà intellettuale; secondo, la remunerazione di tale diritto di proprietà; terzo, le modalità in cui sorge la remunerazione e il significato del concetto di esecuzione pubblica; quarto, le sanzioni da comminare in caso di sfruttamento illecito di questo diritto e, infine, quinto, il funzionamento degli organi di gestione collettiva in rappresentanza dei beneficiari.

2.2 Il CESE prova inquietudine di fronte alla mancanza di armonizzazione del diritto comunitario con quelli nazionali e alle discrepanze esistenti tra le normative dei singoli Stati membri; vi è infatti il rischio di limitare la libertà di circolazione dei servizi e dei prodotti soggetti a diritto d'autore o su questo fondati, oltre al pericolo di elaborare normative nazionali in contrasto tra loro, avviando così un circolo vizioso ancor più grave.

2.3 Un accordo su determinati principi di base a livello comunitario dovrà costituire il punto di partenza per l'elaborazione di una regolamentazione che armonizzi le normative degli Stati membri.

2.4 Il CESE propone e chiede l'armonizzazione dei punti che suscitano problemi per la società civile e che su di essa esercitano un impatto diretto; essi infatti vanno a toccare i diritti dei cittadini, in quanto producono interpretazioni errate o eccessive. I punti che richiedono interpretazioni giuridiche sono di competenza della Commissione e il CESE è disponibile ad esaminarli per poter ottenere il miglior risultato possibile.

2.5 In virtù di questo principio il CESE chiede l'applicazione di un dispositivo normativo unico di mediazione che potrebbe aiutare gli utilizzatori e gli aventi diritto a comporre i loro conflitti tramite un sistema di mediazione i cui principi verrebbero fissati dalla direttiva; agli Stati membri verrebbe invece lasciata facoltà di stabilire nei particolari come trasporre questo dispositivo nel proprio diritto interno.

3. Osservazioni particolari

3.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1.1 Di fondamentale importanza è distinguere e comprendere il concetto di diritto d'autore e di diritto connesso. Entrambi i diritti fanno parte di un insieme che si può caratterizzare e definire come proprietà intellettuale. Questa abbraccia il diritto d'autore, che spetta agli autori, ai compositori e ai parolieri di un'opera, e i diritti connessi, di cui sono titolari gli interpreti di tale opera.

3.1.2 I diritti connessi non possono essere in alcun caso superiori al diritto d'autore; si potrebbe dire grosso modo che il diritto d'autore costituisca ¾ della proprietà intellettuale di un'opera, mentre il restante ¼ sia rappresentato dai diritti connessi. Il diritto d'autore (paroliere, compositore, ecc.) costituisce una porzione di questi ¾ - e non una porzione nuova di diritti - mentre i diritti dei cantanti, dei musicisti, dei responsabili della registrazione, delle case discografiche, ecc., sono una frazione soltanto del ¼ rimanente.

3.1.3 Il CESE chiede l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi degli interpreti e degli esecutori, ad esempio nel caso in cui l'opera (il fonogramma) diventi patrimonio comune, nel quadro della società dell'informazione, grazie a una maggiore sicurezza del diritto e alla garanzia di un livello di protezione più elevato al fine del corretto funzionamento del mercato interno.

3.2 REMUNERAZIONE

3.2.1 La corresponsione delle remunerazioni ai titolari dei diritti costituisce forse tra gli aspetti che più causano problemi alla maggioranza degli Stati membri per quanto riguarda le società di gestione collettiva e gli utilizzatori.

3.2.2 Il CESE auspica una modifica dell'articolo 5 della direttiva 2006/115/CE che riguarda l'amministrazione del diritto a un'equa remunerazione da parte delle società di gestione collettiva e chiede che, nel paragrafo che dà facoltà agli Stati membri di regolamentare la questione della gestione da parte di tali società, sia previsto un unico organismo, con relative clausole di sicurezza fissate dalla normativa europea, lasciando agli Stati membri la facoltà solo di stabilire nei dettagli gli aspetti amministrativi.

3.2.3 Occorre esentare le attività professionali per le quali la musica o l'immagine non svolgono alcun ruolo a livello di processo produttivo. I settori per i quali la diffusione di musica o di immagini svolge un ruolo secondario nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dovrebbero versare soltanto un importo minimo prestabilito, determinato in modo chiaro a seguito di trattative tra gli organismi di rappresentazione collettiva degli utilizzatori e l'organo unico di gestione dei diritti d'autore.

3.2.4 Il CESE ritiene necessario elaborare - sul modello del dispositivo vigente per i prodotti software nel caso di utilizzatori multipli - una direttiva comunitaria unica per regolamentare l'equa remunerazione per il noleggio della proprietà intellettuale per gli spazi professionali in cui la musica è essenziale; tale remunerazione sarà versata dal responsabile dell'attività professionale con rilascio di fattura a copertura dell'esecuzione pubblica del fonogramma in tali spazi. Un canone calcolato in base alla superficie del locale nel caso di spazi destinati a prestazioni sanitarie, o alle dimensioni del veicolo per il trasporto passeggeri non costituisce una soluzione e conduce invece al fenomeno della pirateria.

3.2.5 Il CESE chiede che l'articolo 11, punto 7, quando recita "In mancanza di un accordo tra i titolari del diritto in merito al livello della remunerazione, gli Stati membri possono fissare il livello di un'equa remunerazione", sia sostituito da disposizioni legislative in base alle quali l'equa remunerazione viene fissata obbligatoriamente solo previa consultazione tra gli interessati sempre a livello collettivo e con un periodo di adeguamento di almeno cinque anni.

3.2.6 Il CESE chiede che il concetto di equa remunerazione, definito in modo impreciso all'articolo 11 della direttiva 2006/115/CE, venga immediatamente chiarito da disposizioni specifiche concrete, che stabiliscano ad esempio il suo ammontare minimo e massimo, per scongiurare l'insorgere di pretese abusive che ostacolano la concorrenza e la libertà di scambi o la tenuta di trattative ad intervalli periodici, ecc. Si tratta in questo caso di una delle questioni più importanti all'esame, afferma il CESE, in quanto è inaccettabile lo spirito che anima le disposizioni della direttiva di cui sopra, da cui sembra trasparire che l'unico obiettivo è quello di proteggere i diritti d'autore e i diritti connessi degli interpreti/esecutori senza tuttavia tenere conto dei corrispondenti diritti degli utilizzatori e dei consumatori finali.

3.2.7 Il CESE giudica urgente modificare l'articolo 11 della direttiva, in quanto il livello dell'equa remunerazione viene determinato solo per il titolare del diritto e non costituisce il risultato di una trattativa bilaterale.

3.2.8 Il punto che richiede particolare attenzione è stabilire quando è dovuta una remunerazione, quando si può parlare di esecuzione pubblica e quando di sfruttamento, contrapposto ad utilizzazione.

3.2.9 A giudizio del CESE, occorre stabilire in modo chiaro ed esplicito che l'utilizzo pubblico è quello in cui lo sfruttamento di un'opera avviene da parte dell'utilizzatore a scopo di lucro e nel quadro di un'attività imprenditoriale che richieda o giustifichi l'utilizzo concreto (di un'opera, del sonoro, di immagini oppure di sonoro e immagini).

3.2.10 Si potrebbe indicare in particolare se l'opera viene riprodotta o diffusa tramite un'attrezzatura oppure in modo diretto (dischi ottici, onde magnetiche (ricevitori)). In quest'ultimo caso la responsabilità della diffusione pubblica (e della scelta) viene assunta dall'emittente e non dall'utilizzatore e quindi, poiché colui che sfrutta l'opera non coincide con l'utilizzatore, non si applica il concetto di esecuzione pubblica.

3.2.11 L'utilizzo da parte dei mezzi di comunicazione non può costituire un'esecuzione pubblica primaria qualora la ritrasmissione avvenga da luoghi come ristoranti, caffè , autobus, taxi, ecc., e deve quindi essere esentato dal pagamento dei diritti d'autore agli esecutori. I diritti intellettuali per i fonogrammi sono già stati pagati anticipatamente da coloro che hanno acquisito il diritto di diffondere i fonogrammi su filo o senza filo. L'ascolto dei fonogrammi alla radio va considerato come uso privato da parte del cittadino, sia questi a casa oppure al lavoro, in autobus o al ristorante, e poiché una persona non può trovarsi contemporaneamente in due luoghi, il diritto per i beneficiari è stato pagato dalle emittenti che costituiscono le vere utilizzatrici.

3.2.12 La remunerazione che l'utilizzatore deve versare, in conformità delle disposizioni degli Stati membri che derivano dalla normativa comunitaria, e che è determinata solitamente dalla società di gestione collettiva, viene fissata in modo unilaterale e non è prevista una concertazione con gli organismi di rappresentanza collettiva degli utilizzatori.

3.3 PROTEZIONE

3.3.1 Il CESE ritiene che la protezione della proprietà intellettuale sia di importanza davvero fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità, soprattutto alla luce delle nuove forme di economia e tecnologia, ma essa può produrre risultati opposti a quelli attesi quando l'esercizio dei diritti di proprietà assume proporzioni sproporzionate per i consumatori e ostacola di conseguenza in modo sostanziale gli scambi commerciali.

3.3.2 Il CESE nota con preoccupazione che la direttiva in esame non rimuove, ma al contrario istituzionalizza gli ostacoli agli scambi e alle innovazioni in questo campo. Per fare alcuni esempi, di fronte alla scarsa chiarezza del concetto di equa remunerazione i mezzi di comunicazione non sono facilitati, ma al contrario trovano maggiori difficoltà a proseguire la loro attività nel periodo di estensione della protezione dei diritti senza le necessarie salvaguardie, oppure quando le società di gestione collettiva dei diritti non adottano un comportamento razionale e trasparente, quando gli utilizzatori commerciali non sono pienamente a conoscenza della situazione o quando la perdita che deriva, per gli aventi diritto, dall'utilizzo è insignificante, mentre le sanzioni corrispondenti sono esageratamente severe.

3.3.3 Il CESE insiste sulla sostituzione del punto relativo alla facoltà degli Stati membri di stabilire le sanzioni da comminare, in quanto in numerosi paesi si applicano sanzioni di natura anche non penale che spesso non hanno, come invece dovrebbero, carattere proporzionale.

3.3.4 Il CESE esprime particolare preoccupazione poiché la normativa comunitaria in generale mira a proteggere i diritti d'autore e i diritti connessi dei creatori, degli artisti, ecc., senza tuttavia tenere conto a sufficienza dei corrispondenti diritti degli utilizzatori e dei consumatori finali. In particolare, mentre si sostiene che le attività creative, artistiche ed imprenditoriali rappresentano in larga misura attività svolte da liberi professionisti e in quanto tali devono essere agevolate e protette, non viene adottato lo stesso approccio nei confronti degli utilizzatori.

3.4 SANZIONI

3.4.1 L'Istituto di diritto dell'informazione di Amsterdam ha elaborato uno studio, commissionato dalla direzione generale Mercato interno della Commissione europea, sul tema della trasposizione nel diritto interno degli Stati membri della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione . Dopo un esame dei capitoli che compongono la seconda parte dello studio, dedicata all'applicazione della direttiva negli altri Stati membri dell'UE, è possibile formulare le seguenti osservazioni:

 in Irlanda è consentita la riproduzione e l'esecuzione pubblica di opere in locali che, tra le prestazioni fornite, offrono possibilità di soggiorno. Tale disposizione non deriva dal quanto stabilito dalla direttiva in materia di locali pubblici e sembra comprendere anche le unità alberghiere ed altri esercizi commerciali.
 Prima che la direttiva entrasse in applicazione, il Lussemburgo aveva inizialmente proposto alcune eccezioni, nonché l'esenzione delle piccole imprese, mentre poi le varie posizioni hanno finito per allinearsi con quanto previsto dalla direttiva.

3.4.2 Nelle diverse tabelle di cui è corredato lo studio, in particolare quella che elenca le sanzioni previste all'articolo 6 della direttiva, merita rilevare quanto segue:

 in tutti gli Stati membri sono previste misure di diritto sia civile che penale. Fanno eccezione i Paesi Bassi che non prevedono sanzioni penali. La pena detentiva viene comminata solo in 6 dei 26 Stati membri esaminati, più precisamente a Cipro (fino a 3 anni), in Francia (6 mesi), in Grecia (almeno 1 anno), Norvegia (fino a 3 anni), Portogallo (fino a 1 anno) e Svezia (fino a 6 mesi).

3.4.3 Il CESE chiede che siano depenalizzati gli atti commessi dagli utilizzatori, ma che siano previste responsabilità civili, che dovranno essere discusse in una prima fase in seno a una commissione per la composizione dei conflitti che, a giudizio del CESE, dovrà essere costituita da rappresentanti degli aventi diritto e dei consumatori per poter tutelare entrambi i gruppi.

4. Società di gestione collettiva

4.1 Il concetto su cui poggia il presente parere è l'introduzione di una protezione giuridica appropriata al fine di garantire e rendere maggiormente trasparente la riscossione e la ridistribuzione dell'equa remunerazione, nonché la tutela dei diritti degli utilizzatori, sempre in conformità della direttiva, tramite un sistema di protezione efficace che costituisca il meccanismo di base per la libera circolazione delle idee.

4.2 Negli Stati membri spesso operano più organi di gestione collettiva, diversi a seconda dell'oggetto del diritto d'autore, con il risultato che l'utilizzatore deve rispondere e sottostare a più di uno di essi, anche per un'opera che abbia acquisito come completa, indipendente e unica, registrata su un supporto materiale.

4.3 I diritti dei compositori di un fonogramma, ad esempio, possono essere rappresentati da diverse società di gestione collettiva; ognuna di queste non potrà però singolarmente rivendicare "un diritto" per ciascuno dei compositori; sarà infatti rivendicato "un diritto" per gli autori e sarà versato da un organismo che rappresenta l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale per ciascuno degli attori che lo compongono.

4.4 Occorre prevedere e indicare espressamente che l'opera così registrata costituisce un prodotto unico, completo e indiviso, e va quindi trattata come tale.

4.5 Il CESE giudica necessario garantire l'esistenza di una regolamentazione che obblighi le società di gestione collettiva dei diritti a raggiungere un livello più elevato di razionalizzazione e trasparenza, conformemente alle regole di concorrenza.

4.6 A giudizio del CESE, va istituito un meccanismo specifico di composizione dei conflitti, che sia fondato sul diritto comunitario e risulti più efficace di fronte alla situazione attuale, soprattutto per quanto riguarda la fatturazione, le condizioni di rilascio delle autorizzazioni, l'aggiudicazione e il ritiro dei diritti on line, lasciando agli Stati membri solo il compito di stabilire i dettagli del suo funzionamento.

4.7 Il CESE ritiene che, di fronte al ventaglio di esigenze imposte dall'ambiente digitale, si debba garantire il conseguimento di un livello più alto di razionalizzazione e trasparenza, man mano che i gestori collettivi di diritti si conformano alle regole.

4.8 Il CESE ritiene che le remunerazioni versate a nome degli aventi diritto debbano essere ripartite in modo equo, non discriminatorio e per quanto possibile efficace e proficuo.

4.9 Per la riscossione, ma anche per la protezione dei diritti dei beneficiari occorre istituire un unico organismo di gestione dei diritti intellettuali che sarà anche l'unico responsabile per la riscossione, nonché - successivamente - per l'assegnazione degli importi dovuti, se del caso, agli altri organismi di rappresentanza dei beneficiari, già esistenti oppure appena creati. In questo modo gli utilizzatori potranno avere un unico interlocutore di riferimento - e non già diversi - con cui trattare e stipulare contratti.

4.10 Il CESE ritiene che dovrà essere concluso un contratto scritto tra gli esecutori rappresentati e i membri delle società di gestione collettiva, affinché sia garantita la legalità della gestione e della riscossione dei diritti. In assenza di tale contratto - scritto e datato - con ogni singolo beneficiario, le società non saranno in alcun modo autorizzate a riscuotere delle somme a nome di tale beneficiario.

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